Apertura del testamento e chiamata all’eredità: la normativa
La fase relativa all’apertura della successione è molto delicata e va seguita con attenzione. Il dubbio circa la presenza di debiti ereditari deve indurre nei chiamati all’eredità particolare prudenza soprattutto quando gli stessi sono possessori del patrimonio relitto. Il codice civile non prevede soltanto l’accettazione espressa dell’eredità: spesso un chiamato all’eredità può ritrovarsi nella posizione di erede senza aver compiuto un formale atto di accettazione. Lo studio legale offre la propria consulenza ed assistenza per la gestione competente della fase di passaggio generazionale successiva all’apertura della successione, testamentaria e legittima.
L’ordinamento offre oggi più strumenti al fine di un’adeguata salvaguardia del passaggio generazionale dell’impresa e dell’azienda. L’integrità aziendale e la salvaguardia da controversie di natura successoria è costante oggetto di approfondimento nell’ambito dell’attività dello studio.
Ove in seguito all’apertura della successione vi siano più eredi istituiti per testamento o per legge sarà opportuno procedere alla divisione. Una celere divisione ereditaria è utile anche a fini pratici e gestionali. Ove i coeredi non si trovino d’accordo sui beni e diritti da assegnare sarà sempre possibile attivare la divisione giudiziale, fatte salve disposizioni contrarie del testatore. Il diritto a domandare la divisione non può limitarsi se non per i cinque anni successivi all’apertura della successione. Lo studio legale e l’avvocato successioni si occupano tanto di gestire la divisione amichevole o contrattuale quanto un’eventuale divisione giudiziale in caso di disaccordo dei coeredi.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo.